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CONOSCI LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA?
Art.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art.
21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione
dei responsabili.
In tali
casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive,
il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge
può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
Art.
33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica
detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali
che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente
a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto
un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi
di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le istituzioni
di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.
Art.
34. La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita.
I capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.
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